Crohn Club Forum

SI INFORMANO ISCRITTI E VISITATORI CHE DAL 20 LUGLIO 2025 IL CROHN CLUB FORUM CHIUDERA’.

.. ... ... Il CrohnClub Forum è online dal 20 luglio 2005, ma tutto ha un inizio ed una fine ed è quasi giunto il momento di prepararsi alla chiusura del nostro CLUB. 
 In una apposita discussione pubblica esamineremo i motivi della chiusura, ricorderemo quanto fatto in questi venti anni di attività e ci scambieremo saluti e abbracci… in un lungo saluto che durerà un anno, sino al ventesimo Compleanno del nostro FORUM.

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Invalidità Civile, Leggi e Agevolazioni Sezione dedicata alle discussioni relative all'Invalidità Civile/Legge 104 ed a tutte le agevolazioni e utilità che possono semplificarci la vita. Esaminiamo insieme problematiche ed aspetti burocratici o legali.

 
 
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Vecchio 11-02-07, 00:36   #1
PierPaolo
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Predefinito Cittadino Portatore di Handicap: Legge 104/92

LA TUTELA ASSISTENZIALE DEL CITTADINO PORTATORE DI HANDICAP

Ø LE NORME DI RIFERIMENTO: Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Ø CHI PUÒ CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI HANDICAP:

- Il cittadino disabile direttamente per sé, (ad es. permessi retribuiti sul lavoro, fornitura di protesi ed ausili, di presidi o sussidi tecnici necessari ad abbattere specifici bisogni, scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, Servizio di trasporto ecc.);

- e/o II cittadino (genitore, parente o affine entro il 3° grado) per prestare assistenza a soggetti disabili (ad es. permessi retribuiti sul lavoro di genitori o parenti o affini di soggetti che abbisognano di in intervento assistenziale permanente continuativo e globale sia nella sfera individuale che di relazione e che, in quanto tali, siano stati riconosciuti in quella situazione che la Legge n. 104/92 definisce di "gravità").

Ø CHI VIENE CONSIDERATO SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP:
il soggetto che presenti i requisiti previsti dall'art. 3 della Legge n. 104/92 che individua due distinti livelli di "gravità" dell'handicap:
- l'handicap permanente non in situazione di gravità
- l'handicap in situazione di gravità


Ø I PRINCIPALI BENEFICI ASSITENZIALI PREVISTI DALLA LEGGE N. 104/92:


la Legge n. 104/92 prevede l'accesso del cittadino disabile a molteplici benefici assistenziali subordinatamente al grado di gravità dell'handicap accertato e alla loro concreta utilità per l'attenuazione dello svantaggio della persona.

Nel caso di riconoscimento dello stato di handicap in situazione di non gravità i principali benefici sono:

- il diritto della persona assunta presso gli Enti pubblici alla scelta prioritaria della sede di lavoro e alla precedenza in sede di trasferimento qualora la stessa presenti un grado di invalidità superiore ai 2/3;

- il diritto alla fornitura e alla riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari ad abbattere o ridurre specifici bisogni;
- il diritto di accedere alle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti normative;
- il diritto a tempi aggiuntivi nelle prove concorsuali.

Nel caso di riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità i principali benefici eventualmente fruibili sono rivolti:

- al soggetto lavoratore che potrà chiedere, direttamente per sé:
- di fruire di permessi lavorativi retribuiti e di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il suo consenso in altra sede;

- ai soggetti con un rapporto di lavoro pubblico o privato per prestare la necessaria assistenza ad altri:

- nel caso di figli minori di tre anni, è previsto, per i genitori, il prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro o la possibilità di fruire di due ore di permesso giornaliero lavorativo retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino; nel caso di figli o familiari di età superiore ai tre anni è prevista, per i genitori o per i parenti od affini che li assistano con continuità ed esclusività, la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile anche in maniera continuativa purché la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno nonché la possibilità di scegliere, da parte del lavoratore che assista con continuità un soggetto handicappato, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e il diritto di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
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